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Revamping, direttiva macchine, marcatura CE. Uno sguardo d’insieme

Revamping, direttiva macchine, marcatura CE. Uno sguardo d’insieme

Revamping, direttiva macchine, marcatura CE. Uno sguardo d’insieme

Un intervento per ottenere un maggiore risparmio energetico. La sostituzione di parte di una linea per elevare il livello di automazione. Oppure, un’operazione spinta dal desiderio di ampliare la gamma produttiva: le motivazioni per effettuare un revamping di una linea di produzione possono essere tante. Tra queste, può esserci anche la necessità di aderire a nuovi standard di sicurezza.


Si può preferire un revamping rispetto all’acquisto di un impianto nuovo: 
• per ridurre il costo dell’investimento;
• perché non si vuole rinunciare a caratteristiche ritenute uniche dell’impianto esistente;
• per la mancanza di spazi per aggiungere ulteriori macchinari;
• perché parti esistenti sono ancora efficienti (e magari oggetto di revamping esse stesse).


In ogni caso, le nuove parti di impianto dovranno seguire la direttiva macchine. Ci si trova quindi a dover valutare se sia richiesto marcare CE l’intero impianto, oppure no, tenendo presente che molto spesso si devono integrare parti di impianto da produttori diversi.


Ricertificazione dell’intero impianto?


Le nuove macchine devono essere certificate secondo la direttiva macchine, abbiamo detto. 
Ma nell’ambito di una stessa linea di produzione si possono trovare parti costruite secondo le norme attuali e parti costruite con norme, ad esempio, di 30 o 40 anni fa, che non sono marcate CE. La marcatura CE è attiva in Italia solo dagli anni ‘90. Cosa si fa in questi casi?
Cominciamo dalle definizioni.


Macchine o quasi macchine?


La direttiva prevede due fattispecie distinte:
• macchina
• quasi macchina.


Una quasi macchina è un’unità che da sola non è in grado di eseguire una lavorazione, ma è destinata ad essere installata in un’altra macchina, quasi macchina o combinazione di queste. Il costruttore può dichiarare che una certa unità è una ‘quasi macchina’ se non può verificare tutte le condizioni di sicurezza, perché l’oggetto non lavora da solo, ma è inserito in una linea con altre macchine - che potrebbero non essere marcate CE.
Il committente a quel punto si fa carico di analizzare rapporti e interferenze tra le varie unità e pretendere dal costruttore della parte nuova la condivisione dell’analisi rischi.


Secondo quanto prevede la direttiva, quindi, le macchine ‘nuove’ che stiamo andando a introdurre potrebbero essere definite come ‘quasi macchine’ se stiamo andando a integrarle in una macchina che non è certificata perché obsoleta.
Il criterio per decidere se si debba marcare CE anche la parte ‘vecchia’ è quello della ‘modifica sostanziale’, che va approfondito caso per caso. Non qualunque modifica porta infatti all’obbligo di certificazione CE.
Un altro criterio che vincola alla certificazione dell’impianto ‘vecchio’ è se viene cambiata la destinazione d’uso.
 
Sempre più spesso il completamento della procedura di marcatura CE porta con sé anche dei benefici fiscali. Se si rientra nei casi previsti, gli oneri di adeguamento del vecchio alle norme attuali potrebbero essere ampiamente compensati dall’accesso ai suddetti vantaggi.


La direttiva e le direttive


La direttiva macchine è un obbligo, ma non esclude che, in aggiunta, la macchina o sue parti debbano essere inquadrate diversamente.
È il caso di apparecchi in pressione, che possono rientrare nell’apposita direttiva detta PED. Lo stesso vale se esistono zone ATEX (ossia a rischio di esplosione). 
Una ulteriore casistica. All’interno di macchine certificate si possono configurare apparecchi di sollevamento, soggetti ad apposite dichiarazioni e procedure. Ad esempio le barriere mobili, secondo criteri di peso, possono essere soggette a controlli periodici assimilabili a quelli dei carri a ponte. 
In generale, la ‘macchina’ potrebbe ricadere anche nella definizione di ‘impianto’, presente in altre leggi. Non si può quindi escludere la necessità di depositare progetti con timbro di ingegnere abilitato anche se la macchina è marcata CE. 


Il manuale di uso e manutenzione


La prima verifica da effettuare è che il manuale si riferisca alla macchina o quasi macchina acquistata. Capita molte volte di vedere manuali che sono il copia-incolla di testi pensati per altri impianti. Un modo semplice e veloce per effettuare un primo controllo è accertarsi che i pulsanti di emergenza riportati nel manuale si trovino fisicamente anche sulla macchina, nelle identiche collocazioni. 
Quanto approfonditamente bisogna studiare il manuale? Entrando nel merito e chiedendo modifiche e approfondimenti non si ‘sconfina’ nel territorio del costruttore di impianti? 
L’esercizio dell’impianto prevede pratiche operative e piani di manutenzione. Le pratiche e i piani devono essere coerenti con la documentazione del costruttore. Se la documentazione non è corretta si aprono due scenari:


• i piani manutentivi che ne discendono non sono corretti;
• i piani manutentivi vengono elaborati correttamente, ma non sono coerenti con quanto indicato dal costruttore.


In entrambi i casi la documentazione deve essere studiata attentamente e va coinvolto il costruttore. 
Successive pratiche manutentive interne non possono contraddire il manuale del costruttore.


In conclusione, le possibili casistiche sono numerosissime ed ogni caso di revamping è un progetto a sé. La cultura della direttiva macchine non è, ad oggi, completamente assorbita, e spesso le parole della direttiva vengono usate per allontanare responsabilità e spingerle dal lato opposto del tavolo. 
Applicare la direttiva e le norme in maniera seria e approfondita invece è fondamentale, e riveste un ruolo decisivo nella prevenzione degli infortuni.


Info sull’autore:
Jacopo Grassino è un consulente con esperienza ventennale come direttore di stabilimento nei settori impiantistica e siderurgia. Tra le sue specializzazioni: controllo di gestione, avviamento della produzione, strategia e gestione di gruppi di lavoro. Per maggiori info, potete contattarlo al numero +39 3396821463, via mail a [email protected], oppure via LinkedIn.

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domenica 5 febbraio 2023